La Legge di Stabilità 2015 introduce, tra le altre novità nell’ambito del reverse charge, anche lo Split Paymant, cioè una particolare modalità di pagamento dell’IVA relativa alle operazioni effettuate nei confronti della PA.
In particolare si stabilisce che:
«per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».
Con l’intento di contrastare l’evasione dell’IVA in sede di riscossione, è previsto che tali soggetti pubblici saranno tenuti a versare l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un apposito Decreto.
Lo Split Payment non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi soggetti al reverse charge; ne è esclusa altresì l’applicazione da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”.
L’art. 1, comma 632, Finanziaria 2015 prevede che lo Split Payment trova “comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015”, nonostante non vi sia ancora alcune specifica autorizzazione da parte dell’UE.
Il nuovo metodo sarà applicato anche alle fatture emesse entro il 31.12.2014 con “IVA ad esigibilità differita”, pagate dall’Ente pubblico dal 1 gennaio 2015. Anche per tali fatture l’IVA non sarà corrisposta al fornitore bensì versata direttamente a favore dell’Erario da parte dell’Ente pubblico.
Operativamente, quindi:
– il fornitore emette la fattura nei confronti della PA, addebitando l’IVA a titolo di rivalsa ex art. 18, DPR n. 633/72;
– il cliente (PA) “splitta” il pagamento in due, ossia:
a) versa al fornitore il corrispettivo della cessione di beni / prestazione di servizi (senza IVA);
b) versa all’Erario l’IVA.
– L’IVA all’atto del pagamento della fattura non concorre alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in capo al fornitore, in quanto il relativo versamento è effettuato direttamente all’Erario da parte dell’Ente pubblico.
Ai fornitori cui si applica lo Split Payment è riconosciuto il rimborso del credito IVA “in via prioritaria”, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni. A tal fine il MEF dovrà modificare l’apposito DM previsto in tema di rimborso del credito IVA dall’art. 38-bis, comma 10, DPR n. 633/72.