L’agenzia dell’Entrate, con risoluzione n. 88 del 14/10/2014, ha chiarito il fatto che imprese e professionisti il cui indirizzo di posta elettronica certificata è già presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-PEC), non hanno l’obbligo di comunicarlo anche all’Agenzia delle Entrate.
Il DL 29 novembre 2008 n. 185 ed il DL 18 ottobre 2012 n. 179, e relative modifiche di conversione, dispongono che sono tenuti a dichiarare l’indirizzo certificato: le società e le imprese individuali, al registro delle imprese; i professionisti, ai rispettivi ordini; le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.
L’INI-PEC, istituito presso il MiSE ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DL 18 ottobre 2012 n. 179, è un elenco pubblico di indirizzi PEC, realizzato a partire da quelli iscritti presso i Registri delle Imprese delle Camere di commercio e da quelli detenuti dagli Ordini ed i Collegi professionali, costituito in formato aperto e consultabile puntualmente tramite il Portale telematico senza necessità di autenticazione.
In un’ottica di semplificazione degli adempimenti informativi e sulla base di protocolli d’intesa sottoscritti con l’Agenzia delle Entrate, chi ha già comunicato la propria PEC all’INI-PEC, non è tenuto ad effettuare una ulteriore comunicazione.