hocsblog

digital innovation data secure & executive consultancy


Lascia un commento

SPLIT PAYMENT: ALLARME LIQUIDITA’E ULTIMI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

ADHOC4DIGITAL

Allarme tra le PMI: “togliete lo split payment o chiudiamo tutti!”.
E’ univoco il grido lanciato dalle maggiori associazioni di categoria dei diversi settori produttivi italiani contro il nuovo meccanismo della “scissione del pagamento”, reo di appesantire la già poco sostenibile crisi di liquidità delle aziende nostrane.
Ma cerchiamo di meglio comprendere la novità introdotta dall’art. 1, comma 629, lettera b), legge n. 190/2014, in tema di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split Payment) relativi alla PA.
La Finanziaria 2015 ha definito lo Split Payment quale meccanismo in base al quale l’IVA (a debito) viene versata all’Erario direttamente dall’Ente pubblico destinatario della fattura. Tale meccanismo è valevole per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto” (si veda il nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72).

View original post 1.090 altre parole


Lascia un commento

Semplificazione normativa sulla sottoscrizione dei documenti informatici con firma grafometrica. SmartSign è conforme!

Diario di Bordo - il blog di Pc Planet

Alla luce del nuovo quadro normativo, la nostra soluzione di firma, SmartSign si conferma pienamente compliant agli adempimenti del Garante Privacy. Smart Sign è sempre stato conforme e continua ad esserlo anche in considerazione del recente Provvedimento in tema di biometria, pubblicato in G.U. il 12 dicembre 2014.

Il nuovo quadro normativo ha semplificato alcuni adempimenti relativi alla sottoscrizione dei documenti informatici a mezzo firma grafometrica: il Garante ha individuato alcune tipologie di trattamento che, per le specifiche finalità perseguite, presentano un livello ridotto di rischio e non richiedono più la necessità di presentare istanza di verifica preliminare.

Per far chiarezza sui contenuti del nuovo provvedimento, abbiamo preparato un documento che illustra i punti salienti della norma e spiega come SmartSign sia conforme ad essa.

Scarica il documento con l’analisi completa. Clicca qui

Per leggere il Provvedimento del Garante Privacy del 12 novembre 2014 vai a questa pagina

Ci teniamo a ricordare che Pc Planet da…

View original post 38 altre parole


Lascia un commento

Consolidamento probatorio PEC

Il Codice Civile agli artt. 2214 e 2220 prevede l’obbligo di conservazione della corrispondenza commerciale per 10 anni, ivi compresa la posta elettronica e quella certificata.

La maggior parte dei gestori PEC (Aruba, Namirial, Poste etc), offrono certificati di validità triennale: ciò vuol dire che dopo 3 anni i messaggi PEC, se pur tenuti nella web mail, non sono sottoposti a processo di consolidamento probatorio, perdendo opponibilità rispetto ai terzi.

Il consolidamento probatorio si sostanzia nel conservare i messaggi PEC con le caratteristiche di inalterabilità ed immodificabilità legalmente previste, garantite da specifici software e dall’attivazione di opportune procedure.

Le strade per conservare per 10 anni in “consolidamento probatorio” i messaggi PEC sono due:

1) In House: dotandosi di un archiviatore di posta elettronica, configurato secondo gli standard legali e formando internamente un responsabile della conservazione, anche ai fini dell’audit sui dati archiviati;

2) In Outsourcing: affidando il servizio ad un service esterno specializzato, che dispone di un archivio a norma per la conservazione digitale. Attenzione perchè tale archivio deve essere compliant con le nuove regole tecniche di cui al DCPM 3/12/2013. In questo secondo scenario è possibile delegare al service la responsabilità della conservazione digitale, lo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi a sicurezza, salvataggio e audit periodico dei dati.

Vi sono servizi compatibili con PEC emesse da qualsiasi certification authority e che consentono di conservare anche messaggi pregressi all’attivazione del servizio (ante 2015).

 ADHOCSOLUTIONS è in grado di supportare i propri Clienti nella scelta e nell’implementazione della soluzione più calzante alle loro esigenze, al fine di attribuire valore probatorio ai messaggi di posta elettronica e PEC.

 Rammento che la PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata ar e che, nell’era digitale, è destinata a sostituirla pienamente.


Lascia un commento

Fatturazione PA: Split Payment dal 1 gennaio 2015

La Legge di Stabilità 2015 introduce, tra le altre novità nell’ambito del reverse charge, anche lo Split Paymant, cioè una particolare modalità di pagamento dell’IVA relativa alle operazioni effettuate nei confronti della PA.

In particolare si stabilisce che:

«per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».

Con l’intento di contrastare l’evasione dell’IVA in sede di riscossione, è previsto che tali soggetti pubblici saranno tenuti  a versare l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un apposito Decreto.

Lo Split Payment non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi soggetti al reverse charge; ne è esclusa altresì l’applicazione da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”.

L’art. 1, comma 632, Finanziaria 2015 prevede che lo Split Payment trova “comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015”, nonostante non vi sia ancora alcune specifica autorizzazione da parte dell’UE.

Il nuovo metodo sarà applicato anche alle fatture emesse entro il 31.12.2014 con “IVA ad esigibilità differita”, pagate dall’Ente pubblico dal 1 gennaio 2015. Anche per tali fatture l’IVA non sarà corrisposta al fornitore bensì versata direttamente a favore dell’Erario da parte dell’Ente pubblico.

Operativamente, quindi:

– il fornitore emette la fattura nei confronti della PA, addebitando l’IVA a titolo di rivalsa ex art. 18, DPR n. 633/72;

– il cliente (PA) “splitta” il pagamento in due, ossia:

a) versa al fornitore il corrispettivo della cessione di beni / prestazione di servizi (senza IVA);

b) versa all’Erario l’IVA.

– L’IVA all’atto del pagamento della fattura non concorre alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in capo al fornitore, in quanto il relativo versamento è effettuato direttamente all’Erario da parte dell’Ente pubblico.

Ai fornitori cui si applica lo Split Payment è  riconosciuto il rimborso del credito IVA “in via prioritaria”, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni. A tal fine il MEF dovrà modificare l’apposito DM previsto in tema di rimborso del credito IVA dall’art. 38-bis, comma 10, DPR n. 633/72.


Lascia un commento

Codice Italiano dei Pagamenti Responsabili

Nasce a marzo 2014 il CPR, Codice Italiano dei Pagamenti Responsabili.

Sono già molte le imprese che negli ultimi mesi hanno deciso di aderire al primo Codice in Italia dedicato specificamente al tema della regolarità nei pagamenti.

http://www.pagamentiresponsabili.it/aziende-aderenti/


Lascia un commento

Dismissione del servizio CEC-PAC dal 18 dicembre 2014

Il Decreto Legge 185/08, convertito nella Legge n.2 del 28/01/2009 obbliga società, professionisti e Pubbliche Amministrazioni a dotarsi di una casella PEC per permettere la comunicazione mediante posta elettronica certificata. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un tipo di posta elettronica che fornisce al messaggio il valore legale di una raccomandata ricevuta di ritorno. Il contenuto del messaggio può essere certificato e firmato in forma elettronica oppure criptato.

Nel 2010 era stata istituita la Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino (CEC-PAC), al fine di consentire gratuitamente al cittadino di dialogare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione, ma non poteva essere utilizzata per comunicazioni tra aziende, professionisti o tra cittadini, come invece è consentito con la PEC.

Per la maggior parte dei cittadini la CEC-PAC è stata una sconosciuta, tuttavia, a seguito della confusione tra i due standard di comunicazione elettronica (PEC e CEC-PAC), il 18 dicembre 2014 ha preso il via la dismissione del servizio CEC-PAC, con un calendario che ha l’obiettivo di favorire una transizione completa verso l’utilizzo dell’unico strumento PEC.

Occorre quindi verificare i nuovi indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni prima di inviare le comunicazioni certificate.

In base al calendario succitato, le caselle di posta CEC-PAC delle Pubbliche Amministrazioni saranno progressivamente disabilitate e la sospensione del servizio osserverà la seguente tempistica:

– dal 18 dicembre 2014 non sono più rilasciate nuove caselle CEC-PAC a cittadini e pubbliche amministrazioni, ivi incluse le caselle per le quali la richiesta di attivazione online è stata presentata in data antecedente, ma per le quali non si è ancora proceduto all’attivazione presso gli uffici postali;
– dal 18 marzo 2015 al 17 luglio 2015 le caselle saranno mantenute attive solo in modalità di ricezione e sarà consentito agli utenti l’accesso alle stesse solo ai fini della consultazione e del salvataggio dei messaggi ricevuti;
– dal 18 luglio 2015 le caselle non saranno più abilitate alla ricezione di messaggi e l’accesso alle stesse sarà consentito, sino al 17 settembre 2015, solo ai fini della consultazione e del salvataggio dei messaggi ricevuti;
– dal 18 settembre sarà definitivamente inibito l’accesso alla propria casella;
– dal 18 settembre 2015 al 17 marzo 2018, sarà garantita agli utenti del servizio CEC-PAC la possibilità di richiedere l’accesso ai log dei propri messaggi di posta elettronica certificata.

Dal 18 marzo 2015 tutti gli utenti CEC-PAC potranno richiedere una casella PEC, gratuita per un anno, inviando un’e-mail all’indirizzo richiestapec@agid.gov.it


Lascia un commento

Dematerializzazione del ciclo di fatturazione: sogno o utopia per le piccole Multiutilities?

Dematerializzare l’intero ciclo di fatturazione per le PMI di ogni settore, diventa un asset strategico di efficientamento dei processi, dei costi, della sicurezza dei dati informatici e, last but not least, un veicolo per dare valore aggiunto al sevizio Clienti.

Qualche spunto sul tema nell’articolo di ADHOCSOLUTIONS redatto per Aics.

Digitalizzazione fatturazione PMI_utility

 

 


Lascia un commento

Provvedimento Garante Privacy del 27/11/2008 – Log Management

Sono trascorsi quasi 6 anni dal provvedimento del Garante Privacy Italiano del 27/11/2008 relativo a “misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1577499 .

Gli anni sono trascorsi ma una recente indagine condotta tra le PMI italiane rileva che solo il 2,9% di queste si è adoperata per adempiere a quanto previsto dal citato Provvedimento.

Hai provveduto alla nomina dell’amministratore di sistema (come già previsto dal Dlgs 196/2003)?

Stai tracciando i log di accesso dell’amministratore di sistema?

Se la risposta è SI, complimenti! Appartieni a quel 2,9% di aziende virtuose.

Se la risposta è NO ma hai interesse nel farla diventare un SI, ADHOC propone ADHOCLog, una soluzione semplice, efficace ed economica per adeguarti al Codice Privacy ed al Provvedimento relativo agli amministratori di sistema.

Contattaci tramite il nostro sito http://www.adhocsolutions.it


Lascia un commento

L’INI-PEC assume maggior rilievo quale riferimento aggiornato degli elenchi PEC

L’agenzia dell’Entrate, con risoluzione n. 88 del 14/10/2014, ha chiarito il fatto che imprese e professionisti il cui indirizzo di posta elettronica certificata è già presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-PEC), non hanno l’obbligo di comunicarlo anche all’Agenzia delle Entrate.

Il DL 29 novembre 2008 n. 185 ed il DL 18 ottobre 2012 n. 179, e relative modifiche di conversione, dispongono che sono tenuti a dichiarare l’indirizzo certificato: le società e le imprese individuali, al registro delle imprese; i professionisti, ai rispettivi ordini; le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

L’INI-PEC, istituito presso il MiSE ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DL 18 ottobre 2012 n. 179, è un elenco pubblico di indirizzi PEC, realizzato a partire da quelli iscritti presso i Registri delle Imprese delle Camere di commercio e da quelli detenuti dagli Ordini ed i Collegi professionali, costituito in formato aperto e consultabile puntualmente tramite il Portale telematico senza necessità di autenticazione.

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti informativi e sulla base di protocolli d’intesa sottoscritti con l’Agenzia delle Entrate, chi ha già comunicato la propria PEC all’INI-PEC, non è tenuto ad effettuare una ulteriore comunicazione.